Il transfer pricing non riguarda solo le grandi multinazionali
Molte piccole e medie imprese italiane ritengono erroneamente che le regole sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) siano una questione riservata alle grandi multinazionali. In realtà, dal momento in cui un'impresa italiana ha una consociata, una controllata o una branch all'estero — o viceversa — le transazioni tra le entità collegate devono rispettare il principio di libera concorrenza (arm's length principle), sancito dall'art. 110, comma 7 del TUIR.
Quando scatta l'obbligo
Le norme sui prezzi di trasferimento si applicano alle transazioni tra soggetti che appartengono allo stesso gruppo societario internazionale: vendita di beni, prestazione di servizi, concessione di licenze, finanziamenti infragruppo. L'Agenzia delle Entrate può rettificare il reddito imponibile se ritiene che i prezzi applicati non siano in linea con quelli di mercato.
La documentazione di supporto
Le imprese che predispongono una documentazione adeguata (Master File e Country File, come previsto dal Provvedimento ADE 23 novembre 2020) beneficiano di una penalty protection: le sanzioni da rettifica sono escluse se la documentazione è stata prodotta e consegnata all'Amministrazione finanziaria entro i termini previsti.
Cosa fare se non si ha ancora documentazione
Se la vostra impresa ha transazioni infragruppo ma non ha ancora predisposto documentazione transfer pricing, è opportuno avviare un'analisi quanto prima. Lo Studio VPG supporta le aziende nella predisposizione della documentazione di supporto, nell'analisi di benchmarking e nella gestione delle contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.