L'obbligo di monitoraggio fiscale non riguarda solo chi ha venduto
Dal 2023, tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività — anche senza aver effettuato operazioni nell'anno — sono obbligati a compilare il Quadro RW del modello Redditi. L'obbligo si applica indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di wallet (exchange centralizzati, wallet hardware, wallet custodial e non-custodial).
Cosa indicare nel Quadro RW
Nel Quadro RW vanno indicate le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell'anno d'imposta, con il loro controvalore in euro alla data di riferimento. La valorizzazione deve essere effettuata al cambio rilevato dal mercato di riferimento (exchange o aggregatore) alla data del 31 dicembre. A differenza di quanto avviene per le altre attività finanziarie estere, l'indicazione dello Stato estero non è richiesta: le cripto-attività non sono localizzabili in un territorio e l'obbligo di monitoraggio prescinde dalla circostanza che siano detenute all'estero o in Italia, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023.
L'imposta sul valore delle cripto-attività
Oltre al monitoraggio, chi detiene cripto-attività è soggetto a un'imposta sul valore delle stesse pari al 2 per mille annuo, calcolata sul valore al 31 dicembre e introdotta dall'art. 1, comma 146, della L. 197/2022. Non si tratta dell'IVAFE, che ha per oggetto i prodotti finanziari e i conti detenuti all'estero: è un'imposta autonoma, modellata su quella ma con presupposto proprio. È dovuta dai soggetti residenti che detengono cripto-attività senza l'intervento di un intermediario residente; quando la custodia è affidata a un intermediario italiano si applica invece l'imposta di bollo nella medesima misura. L'imposta è dovuta anche in assenza di transazioni nell'anno. Non è scomputabile dall'imposta sostitutiva sulle plusvalenze: è invece previsto un credito per le imposte patrimoniali eventualmente assolte all'estero sulle medesime attività, nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.
L'aliquota al 33% dal 2026: pianificare prima è fondamentale
Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha aumentato l'aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33%. Chi aveva in portafoglio cripto-attività in plusvalenza avrebbe potuto realizzare la plusvalenza entro il 31 dicembre 2025 per beneficiare dell'aliquota del 26%. Per chi non lo ha fatto, il 2026 è l'anno della dichiarazione con la nuova aliquota.
Come regolarizzare gli anni precedenti
Chi non ha dichiarato cripto-attività negli anni precedenti può ancora regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, con una riduzione significativa delle sanzioni proporzionata ai tempi di presentazione. Lo Studio VPG assiste nella procedura di regolarizzazione, nella quantificazione delle imposte dovute e nella predisposizione della documentazione necessaria.