• Le plusvalenze da cripto-attività sono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR.
  • L'aliquota è del 26% fino ai redditi 2025 e del 33% dal 2026, con eccezione dei token di moneta elettronica denominati in euro.
  • La soglia di 2.000 euro prevista fino al 2024 è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  • Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT; il Quadro RW assolve al monitoraggio e all'imposta sul valore. Sono due adempimenti distinti.
  • Le procedure straordinarie di regolarizzazione sono tutte scadute: oggi resta il ravvedimento operoso.

Il regime fiscale vigente: cosa tassa la norma

Dal 1° gennaio 2023 la L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto nel TUIR la lett. c-sexies) al comma 1 dell'art. 67, che qualifica come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. La disciplina riguarda le persone fisiche che operano al di fuori dell'attività d'impresa, le società semplici e gli enti non commerciali.

Rientrano nel perimetro impositivo, tra le altre fattispecie, la cessione di cripto-valute contro euro o altra valuta avente corso legale, la permuta tra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni diverse, il rimborso da parte dell'emittente e i proventi da staking. Non costituisce invece fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

I proventi da detenzione seguono una regola propria: l'ultimo periodo dell'art. 68, comma 9-bis, TUIR li assoggetta a tassazione senza alcuna deduzione di costi.

Come si calcola la plusvalenza

La base imponibile è definita dall'art. 68, comma 9-bis, TUIR come differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto.

Il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023 indica come idonee, a questo fine, le contabili bancarie e le ricevute rilasciate dalla piattaforma al momento dell'acquisto.

In assenza di documentazione adeguata il costo si assume pari a zero: viene quindi tassato l'intero corrispettivo, non il solo guadagno. È la ragione per cui la ricostruzione dello storico delle operazioni va affrontata prima della dichiarazione, non dopo un eventuale controllo.

In caso di permuta fiscalmente rilevante si assume come corrispettivo il valore normale della cripto-attività ricevuta, rilevabile sulla piattaforma attraverso la quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso si è concluso. In mancanza di tale rilevazione si applicano i criteri dell'art. 9, comma 3, TUIR.

Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze del medesimo comparto. L'eccedenza negativa è riportabile nei quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che sia indicata nella dichiarazione relativa al periodo in cui si è formata. Il comparto resta separato: i redditi da cripto-attività non si compensano con i redditi diversi di natura finanziaria delle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67 TUIR.

Il criterio di determinazione del costo: LIFO o media ponderata

Quando si cedono cripto-attività della medesima denominazione acquistate in momenti e a prezzi diversi, occorre stabilire quale costo attribuire alle unità cedute. Il criterio non è unico e dipende dal regime adottato.

Nel regime dichiarativo si applica il metodo LIFO: si considerano cedute per prime le unità acquistate per ultime. Nel regime del risparmio amministrato, quando cioè un intermediario abilitato applica direttamente l'imposta sostitutiva su ciascuna operazione, si assume invece il costo o valore medio ponderato delle cripto-attività aventi la medesima denominazione. La distinzione è chiarita dalla circolare n. 30/E del 2023 e produce risultati anche sensibilmente diversi.

Aliquote e soglia: l'evoluzione dal 2023 al 2026

Il regime è cambiato tre volte in quattro anni. Nella ricostruzione di annualità pregresse è quindi essenziale collocare correttamente ciascun periodo d'imposta.

Periodo d'impostaAliquotaSoglia di 2.000 euro
2023 e 202426%Prevista
202526%Soppressa
Dal 202633%, ridotta al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euroSoppressa

L'innalzamento al 33% a decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposto dall'art. 1, comma 24, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. L'art. 1, comma 28, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha successivamente introdotto un'eccezione: ai redditi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dall'art. 3, paragrafo 1, n. 7, del Regolamento (UE) 2023/1114, continua ad applicarsi l'aliquota del 26%. Per tutte le altre cripto-attività, comprese le stablecoin ancorate a valute diverse dall'euro, si applica il 33%.

Quanto alla soglia, la formulazione originaria della lett. c-sexies) riferiva l'imposizione alle plusvalenze e agli altri proventi non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. L'art. 1, comma 25, lett. a), della L. 207/2024 ha soppresso tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2025: per i redditi realizzati dal 2025 in poi ogni plusvalenza rileva integralmente.

Quadro RT e Quadro RW: due adempimenti distinti

È una confusione ricorrente, e ha conseguenze concrete: i due quadri assolvono funzioni diverse e vanno compilati entrambi quando ne ricorrono i presupposti.

Nel regime dichiarativo le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività si indicano nel Quadro RT, dedicato ai redditi diversi di natura finanziaria soggetti a imposta sostitutiva, che si versa con modello F24 nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Il Quadro RW assolve invece agli obblighi di monitoraggio fiscale e, contestualmente, all'imposta sul valore delle cripto-attività nella misura del 2 per mille, introdotta dall'art. 1, comma 146, della L. 197/2022. L'obbligo di monitoraggio sussiste a prescindere dalla circostanza che le cripto-attività siano detenute all'estero o in Italia.

Chi affida le cripto-attività a un intermediario residente che opera in regime di risparmio amministrato, applicando l'imposta di bollo e l'imposta sostitutiva, è esonerato dalla compilazione del Quadro RW ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

Regolarizzare le annualità pregresse

Le procedure straordinarie sono tutte concluse. La procedura di emersione introdotta dall'art. 1, commi 138-142, della L. 197/2022, riferita alle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021, è scaduta il 30 novembre 2023. La rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, prevista dai commi da 26 a 29 dell'art. 1 della L. 207/2024 con imposta sostitutiva del 18%, è scaduta a sua volta il 1° dicembre 2025. Non sono attive procedure di voluntary disclosure riferite alle cripto-attività.

Resta quindi il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di sanare sia l'omessa compilazione del Quadro RW sia la mancata dichiarazione dei redditi, con riduzioni delle sanzioni inversamente proporzionali al tempo trascorso. Il ravvedimento non è ammesso dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di accessi, ispezioni o verifiche relativi alle violazioni che intende regolarizzare: la tempestività, in questa materia, ha un valore economico diretto.

La sanzione per l'omessa indicazione nel Quadro RW è compresa tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990. Per le cripto-attività non opera il raddoppio previsto per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata.